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41 gatti
41 cavalli
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21 camelidi



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Lo Statuto

Fondazione Valle Vegan: Logo



Fondazione
“VALLEVEGAN”



Statuto



Titolo I

Costituzione e denominazione - sede - scopi ed attività

Art. 1
Costituzione e denominazione

Su iniziativa dei signori:
- D. A. C.
- P. L.
- D. C.
è costituita la fondazione denominata “VALLEVEGAN“, in seguito chiamata per brevità "Fondazione".
La Fondazione è disciplinata dagli artt. 14 e segg. del codice civile e dal presente statuto.


Art. 2
Sede e Durata

La Fondazione ha la sede legale nel comune di Rocca Santo Stefano, in di provincia di Roma.
Essa ha durata illimitata.

Art. 3
Scopi ed attività

La Fondazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro.
Essa opera esclusivamente sul territorio della Regione Lazio con facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere e diffondere i principi della nonviolenza, precisamente tramite la promozione dell’alimentazione e della cultura vegetariana (più precisamente vegana e cioè un’alimentazione ed un modo di vivere che non prevedano nessun tipo di sfruttamento di esseri senzienti). Diffondere una cultura antispecista nella quale gli animali umani e non-umani, in quanto esseri senzienti, ossia coscienti e sensibili, hanno il diritto di nascere e vivere liberi. A tal fine la fondazione opererà per promuovere una cultura che non permetta per alcun motivo di causare morte, violenza, sofferenza, sfruttamento, alterazione biologica, danneggiamento degli esseri umani e non umani e del loro habitat naturale.
Le attività della fondazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari rispetto e dignità tra animali umani e non umani con il fine ultimo di promuovere una convivenza pacifica e tollerante verso ogni forma di vita, di amore e rispetto verso l’ambiente che ci circonda, nonché la promozione di una libera informazione al riguardo. La Fondazione ha inoltre lo scopo di favorire e sostenere i principi dell’ecologia profonda, lo sviluppo biologico sostenibile e la conservazione ambientale, anche con tecniche innovative, prive di crudeltà nei confronti di esseri senzienti e di sopraffazione della natura e dei suoi cicli.
La fondazione sosterrà la ricerca scientifica solo se finalizzata a diminuire l’impatto dell’uomo sulla natura e sugli altri animali e ad avviare processi di convivenza pacifica e/o simbiotica per il mutuo beneficio delle specie, in ogni fase della loro vita e dei loro cicli vitali.
Essa potrà gestire direttamente i servizi rivolti al raggiungimento della propria finalità oppure erogare per lo scopo medesimo rendite ad associazioni non profit, onlus e cooperative sociali, anche mediante concessioni in comodato dei beni necessari per lo svolgimento di attività. Ha la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
Ai fini di cui sopra la fondazione potrà accogliere recuperare e ospitare animali di qualunque specie in strutture proprie o di terzi, cercando di rispettare il più possibile le esigenze biologiche proprie di ogni singolo individuo.
La Fondazione inoltre potrà:
- al fine di autofinanziarsi, svolgere qualsiasi attività commerciale, artigianale, di ospitalità, industriale, didattica , agricola o editoriale in linea con i suoi principi;
- istituire e coordinare le sedi periferiche;
- svolgere corsi di formazione professionale sia sul territorio che sulla Rete Internet;
- attivare e gestire siti e portali Internet e produrre materiali audiovisivi, distribuire e produrre informazioni con ogni mezzo.
A tal fine la Fondazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere rapporti.
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che, dopo la relativa approvazione da parte dell’organo amministrativo, saranno trasmessi se necessario all'Autorità di controllo.


Titolo II
Patrimonio e mezzi finanziari – Bilancio – Utili e Rendite


Art. 4
Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della fondazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili donati dal fondatore all’atto della costituzione ed in esso risultanti;
b) dai beni mobili ed immobili donati dai fondatori anche successivamente all’atto della costituzione;
c) dalle elargizioni disposte da Enti o da privati che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
d) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
e) dalle somme prelevate dai redditi che l’organo amministrativo disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:
f) dal reddito dei beni mobili ed immobili donati dal fondatore;
g) dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo dai fondatori stessi;
h) dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità, legati, donazioni ed elargizioni non per l’incremento del patrimonio bensì per il finanziamento dell’attività;
i) dagli eventuali contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni o da Enti Pubblici in genere;
l) dagli eventuali contributi corrisposti da altri Enti locali;
m) dai proventi derivanti da convezioni stipulate nell’attuazione delle attività istituzionali;
n) attività di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
o) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

I beni vanno iscritti nei registri di competenza e nell’inventario secondo la loro natura e le disposizioni di legge.

Art. 5
Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’organo amministrativo approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.
Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce.

Art. 6
Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.


Titolo III
Organi della Fondazione

Art. 7
Organi

Sono organi dell'Istituzione:
- l’Organo amministrativo,
- Il Presidente,
- Il Collegio dei revisori.

Art. 8
L’organo amministrativo:

L’organo amministrativo è l'organo cui compete l'amministrazione della Fondazione.
E’ rappresentato da un consiglio composto da 3 membri che durano in carica a vita.
Il consiglio di amministrazione è composto da Presidente, vicepresidente e segretario.
Nell’eventualità di decesso, dimissioni o revoca di uno degli amministratori, gli amministratori restanti potranno cooptare un terzo membro oppure decidere di non sostituirlo.

All’organo amministrativo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Spetta all’organo amministrativo:
- eleggere il Presidente della Fondazione ove necessario;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo e la destinazione degli avanzi di gestione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- l’acquisto e l’alienazione di immobili, per quanto ammesso dalla legge, nonché di titoli del debito pubblico o azionari;
- l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la locazione e conduzione di immobili;
- i ricorsi, le liti giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;
- le eventuali modifiche di Statuto da sottoporre alla autorità;
- la nomina di direttori e procuratori;
- qualsiasi altro atto afferente la Fondazione.

I membri dell’organo amministrativo svolgono la loro attività gratuitamente fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

I membri del consiglio di amministrazione hanno il diritto di risiedere perpetuamente presso la sede legale della Fondazione ed usufruire di tutti gli spazi e le strutture annessi nel territorio di proprietà della Fondazione stessa.

I membri del consiglio di amministrazione hanno l’obbligo di prendersi cura perpetua degli animali custoditi negli spazi di proprietà della Fondazione. Hanno l’obbligo di svolgere lavori artigianali legati all’agricoltura per autofinanziare la Fondazione e per sostentare i membri della Fondazione che risiedono nella sede principale. Hanno l’obbligo di svolgere lavori per il ripristino e la costruzione di strutture della sede e dei terreni limitrofi per facilitare la convivenza di uomini ed altri animali. Hanno l’obbligo di diffondere le finalità della Fondazione per mezzo dei mass media, tavoli informativi, filmati, conferenze e quant’altro richiesto per il raggiungimento dello scopo. Il membro del consiglio di amministrazione che non adempirà a tali obblighi per periodi prolungati, per motivi non legati ad altre attività con le stesse finalità o per motivi non legati ad emergenze, potrà essere espulso, come indicato dagli altri articoli. I membri del consiglio di amministrazione potranno svolgere lavori esterni alle finalità della Fondazione, anche duraturi, avendo però l’obbligo di contribuire in forma economica con donazioni periodiche (stabilite all’unanimità dal consiglio di amministrazione) per i bisogni della Fondazione o svolgendo attività parallele esterne ma sempre legate alle finalità della Fondazione.

Art. 9
Decadenza e cessazione dei consiglieri

L’organo amministrativo decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri ovvero di ripetute violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Collegio dei Revisori. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento l’organo dovrà essere ricostituito con procedura avviata dal presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano dell’organo o infine, in carenza di questo, dal Revisore Contabile.

I membri del consiglio amministrativo hanno carica perpetua. Possono essere rimossi o espulsi solo per motivi legati ad atti o dichiarazioni gravi che vadano contro le finalità della Fondazione (uccisione di qualunque animale; alimentazione non vegetariana; diffamazione pubblica di altri membri; mancanza degli adempimenti lavorativi e di volontariato per il raggiungimento e mantenimento degli scopi istituzionali; non adempimento degli obblighi come indicato negli altri articoli; la rimozione o espulsione viene decisa dalla maggioranza dei membri del consiglio amministrativo ed in caso di parità dalla decisione del presidente, se non imputato, altrimenti dal vice presidente. I componenti dell’organo amministrativo cessano dall'incarico anche per dimissioni o morte.

Art. 10
Adunanze dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza per iniziativa del Presidente o di uno dei consiglieri ; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione dell’organo amministrativo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviato agli interessati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

L’organo amministrativo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, l’organo amministrativo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro dei verbali della Fondazione.

Art. 11
Deliberazioni dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.
L’organo amministrativo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della Fondazione.

Art. 12
Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. In particolare esercita le seguenti funzioni:
- convoca e presiede il Consiglio stabilendo l’ordine del giorno;
- presiede il Consiglio coordinandone le attività;
- firma gli atti della Fondazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- adotta in via d’urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio, tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi ma devono essere sottoposti alla ratifica dell’organo amministrativo medesimo entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- nomina procuratori speciali, avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Art. 13
Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri nominati dal fondatore.
I Revisori durano in carica 5 anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei revisori ha il compito di:
- verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
- redigere l’apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo;
- verificare periodicamente il saldo della cassa e dei valori della Fondazione.

In caso di dimissioni o decesso di un revisore, sarà compito degli amministratori provvedere alla sua sostituzione, nominandone uno nuovo.
L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.


Titolo IV
Scioglimento e Norme generali


Art. 14
Scioglimento e devoluzione dei beni della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli art. 26,27 e 28 codice civile, si rendesse necessaria l’estinzione o la trasformazione della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra fondazione, associazione o gruppo avente scopi analoghi.

Art. 15
Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile.

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